Servizio di Vigilanza Ambientale
Il Servizio di Vigilanza Ambientale della Federazione Pro Vita è Svolto da guardie particolari giurate e da guardie zoofile regionali con competenza nelle materie relative alla protezione degli animali, alla vigilanza venatoria, alla vigilanza ittica, alla vigilanza tartufigena ed alla vigilanza sulla flora spontanea endemica e rara.
Le Guardie Particolari Giurate sono riconosciute con decreto del Prefetto e della Amministrazione Provinciale mentre le Guardie Zoofile Regionali sono riconosciute dal Presidente della Giunta Regionale.
Gli appartenenti al servizio di Vigilanza Ambientale della Federazione Nazionale Pro Vita vestono l'uniforme e portano il distintivo approvati in ogni Provincia dal Prefetto Competente.
Il Servizio di Vigilanza Ambientale della Federazione Nazionale Pro Vita viene istituito pochi mesi dopo la fondazione della Federazione (Febbraio 1993) dal momento che una dozzina di dirigenti già avevano esercitato tali funzioni in altre organizzazioni. Istituire il servizio non fu cosa semplice in quanto, proprio chi doveva incentivare l'impiego di guardie volontarie faceva di tutto per non nominarle. Ci vennero in soccorso alcune circolari del ministero dell'Interno relative alla vigilanza ittica, venatoria e tartufigena (1992) e, più specificatamente alla vigilanza ittica (1993) ed ai soggetti deputati a tale attività richiedendo ed allegando un parere del Consiglio di Stato.
Funzioni delle guardie ambientali
La guardie che svolgono servizio di vigilanza ambientale nell'ambito della Federazione Nazionale Pro Vita esercitano le seguenti funzioni:
VIGILANZA ITTICA. Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57/3 CPP in relazione all'art. 31 R. D. 1604/31;
VIGILANZA ZOOFILA. Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57/3 CPP in relazione all'art. 6/2 L. 189/2004 (per animali d'affezione).
VIGILANZA TARTUFIGENA. Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57/3 CPP in relazione all'art. 18 L. 752/85;
VIGILANZA VENATORIA. Agenti Amministrativi - Pubblici ufficiali. Esercitano i poteri previsti dall'art. 13 L. 689/81, dall'art. 255 R. D. 635/1940 e dell'art. 28/5 L. 157/1992. I Pubblici ufficiali, anche quando sono esclusivamente agenti amministrativi devono denunciare ogni reato connesso alla loro attività di vigilanza a norma dell'art. 331 CPP.